Diritti del passeggero
Regolamento CE 261/04
Gentile ospite,
se il suo volo è stato cancellato o ritardato oppure le è stato negato l’imbarco su un volo con prenotazione confermata, lei dispone di una serie di diritti in base al Regolamento CE 261/2004. La compagnia aerea che opera il volo in questione è tenuta a garantirle tali diritti.
Il Regolamento si applica ai passeggeri:
- in partenza da un aeroporto comunitario o da un aeroporto non comunitario con un vettore aereo comunitario, a condizione che i passeggeri non abbiano ricevuto alcuna prestazione, compensazione pecuniaria o assistenza in tale paese terzo;
- in possesso di una prenotazione confermata sul volo in questione;
- che si sono presentati al banco del check-in (salvo in caso di cancellazione del volo) nei tempi previsti o, in assenza di indicazioni, almeno 45 minuti prima dell’ora di partenza pubblicata;
- in possesso di un biglietto acquistato a una tariffa accessibile al pubblico.
Ai sensi del Regolamento CE, si ha un ritardo quando il volo è posticipato, rispetto all’orario di partenza previsto, di:
- 4 ore per tratte superiori ai 3.500 km;
- 3 ore per tratte comprese tra i 1.500 e i 3.500 km e tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km;
- 2 ore per tratte inferiori ai 1.500 km.
Se è previsto un lungo ritardo, i passeggeri hanno diritto a ricevere assistenza dalla compagnia aerea durante l’attesa.
L’assistenza prevede: pasti e bevande commisurabili al tempo di attesa, pernottamento in hotel, ove necessario, ivi compresi i costi di transfer e l’opzione di effettuare due brevi telefonate o inviare due brevi fax o e-mail. La compagnia aerea non ha il dovere di fornire assistenza ai passeggeri durante l’attesa nel caso in cui l’erogazione della stessa causasse un ulteriore prolungamento del ritardo. Il passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria se il volo arriva alla destinazione finale con più di 3 ore di ritardo, posto che tale ritardo non sia dovuto a circostanze eccezionali che non avrebbero potuto essere evitate pur adottando tutte le ragionevoli misure del caso. Per esempio: condizioni meteorologiche avverse, instabilità politica, scioperi, rischi per la sicurezza o problemi imprevisti per la sicurezza del volo.
Fatta salva la compensazione pecuniaria di cui sopra, in caso di ritardo superiore a 5 ore, il passeggero ha diritto, entro sette giorni, al rimborso degli importi del biglietto corrispondenti alle tratte non percorse o, laddove lo scopo del viaggio sia venuto meno, agli importi di biglietto corrispondenti alle tratte percorse e, se del caso, al trasporto aereo al punto di partenza originario.
In caso di cancellazione del volo per cui possiede una valida prenotazione, il passeggero ha diritto ad assistenza e compensazione pecuniaria, nonché a un rimborso (e, se del caso, al trasporto aereo al punto di partenza originario) o a un cambiamento di rotta verso la destinazione finale.
Allo stesso modo, non ha diritto alla compensazione pecuniaria il passeggero che sia stato informato della cancellazione:
- almeno 14 giorni prima dell’orario di partenza previsto;
- tra 7 e 14 giorni prima dell’orario di partenza previsto e la partenza del volo alternativo avvenga con un anticipo non superiore a 2 ore rispetto all’orario di partenza previsto in origine e si raggiunga la destinazione finale entro le 4 ore successive all’orario di arrivo previsto;
- meno di 7 giorni prima dell’orario di partenza previsto e la partenza del volo alternativo avvenga con un anticipo non superiore a un’ora rispetto all’orario di partenza previsto in origine e si raggiunga la destinazione finale entro le 2 ore successive all’orario di arrivo previsto.
In caso di sistemazione in una classe inferiore a quella acquistata con il biglietto aereo, il passeggero ha diritto a una compensazione pecuniaria nell’arco di 7 giorni. L’ammontare del pagamento dipende dal volo comprato e dalla tariffa corrisposta per ciascuna tratta. Per distanze:
- inferiori a 1.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 30% della tariffa pagata per tratta;
- comprese tra i 1.500 e i 3.500 km e per tratte comunitarie superiori ai 1.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 50% della tariffa pagata per tratta;
- superiori ai 3.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 75% della tariffa pagata per tratta.
Se il passeggero ritiene di poter avanzare un giustificato reclamo nei confronti di Brussels Airlines in base alle sopraccitate condizioni, si rivolga al nostro servizio Relazioni con la clientela.
Un elenco delle autorità preposte a garantire i diritti legali dei passeggeri è disponibile al seguente link: National Enforcement Bodies (NEB) (europa.eu)
Se il passeggero viaggia per motivi personali, ha il diritto di contattare il “Servizio di mediazione per il consumatore”, un servizio pubblico indipendente del Belgio che interviene in tutte le richieste di composizione extragiudiziale delle controversie, incluse quelle relative ai voli.
Può farlo per qualsiasi controversia relativa a:
- negato imbarco, ritardi prolungati o cancellazione di voli; o
- distruzione, danneggiamento, smarrimento o trasporto ritardato del bagaglio, o
- violazioni di obblighi relativi al trasporto di passeggeri con mobilità ridotta.
Sempre a condizione che
- abbia già esposto questi problemi a Brussels Airlines senza aver ricevuto risposta entro due mesi o
- sia insoddisfatto del modo in cui il problema è stato affrontato o non concorda con la gestione del reclamo da parte di Brussels Airlines, e
- la sua pretesa economica vada da un minimo di 10 € a un massimo di 5.000 €,
- la controversia non sia stata o sia in sospeso dinanzi a un giudice o non sia stata risolta,
- si tratti di un viaggio privato.
https://www.consumerombudsman.be/en/complaint-form
Solo per i consumatori britannici e tedeschi:
Se il passeggero viaggia privatamente, in caso di controversie relative al volo ha il diritto di rivolgersi allo «Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.» (SÖP https://soep-online.de), l’ufficio indipendente di conciliazione della Germania per il trasporto pubblico di passeggeri a cui fanno capo tutti i vettori.
Può farlo per qualsiasi controversia relativa a:
- negato imbarco, ritardi prolungati o cancellazione di voli;
- distruzione, danneggiamento, smarrimento o trasporto ritardato del bagaglio;
- violazioni di obblighi relativi al trasporto di passeggeri con disabilità o mobilità ridotta; o
- inadempimento nella stipulazione di contratti di trasporto;
a condizione che
- ci abbia già esposto questi problemi senza ricevere risposta entro due mesi;
- non sia soddisfatto del modo in cui il suo problema è stato affrontato o non concordi con la gestione del reclamo da parte nostra; e
- la controversia non sia già in sospeso dinanzi a un giudice, oppure non sia stata a un certo punto in sospeso oppure sia stata risolta.
È possibile contattare il SÖP tramite il pertinente modulo online.
Voli in partenza dalla Spagna
L’organismo preposto all’osservanza del Regolamento (CE) 261/2004 e del Regolamento (CE) 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio in Spagna è: Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) [Agenzia nazionale per la sicurezza aerea] Per i reclami ricadenti nell’ambito di applicazione della Legge 7/2017 del 2 novembre e dell’Ordinanza TMA/201/2022 del 14 marzo, laddove non sia soddisfatto della soluzione proposta da Brussels Airlines o non abbia ricevuto risposta entro un (1) mese dalla data di presentazione del reclamo, il passeggero potrà rivolgersi all’agenzia nazionale per la sicurezza del volo (AESAwww.seguridadaerea.gob.es) per la risoluzione alternativa della controversia (alternative dispute resolution, ADR) ai sensi dei regolamenti comunitari applicabili in materia di tutela dei passeggeri del trasporto aereo (Reg. (CE) 261/2004 e Reg. (CE) 1107/2006). Tale procedura esclude espressamente i reclami relativi a bagagli e danni aggiuntivi rispetto all’obiettivo della compensazione pecuniaria fissato nei succitati regolamenti o in altre clausole del contratto di trasporto. AESA non ammetterà reclami proposti più di un (1) anno dopo la presentazione del reclamo iniziale a Brussels Airlines. La decisione adottata da AESA nell’ADR è vincolante per Brussels Airlines. |
Risoluzione delle controversie online (ODR)
È possibile presentare un reclamo mediante il servizio di Risoluzione delle controversie online (Online Dispute Resolution, ODR) della Commissione europea. Per identificare l’organismo competente per ciascun paese comunitario, consultare il seguente sito: https://transport.ec.europa.eu/. |