Responsabilità
La presente comunicazione riepiloga le normative in materia di responsabilità applicate dai vettori comunitari in conformità con la legislazione comunitaria e la convenzione di Montreal.
Non esistono limiti finanziari alla responsabilità in caso di lesione o morte del passeggero. Per i danni fino a 113.100 DSP (importo approssimativo in Euro: 124.000 EUR), il vettore non può contestare la richiesta di risarcimento. Per i danni di entità superiore, il vettore può difendersi da una richiesta di risarcimento provando che il danno non è attribuibile a negligenza o a omissione.
In caso di incidente aereo che provochi la morte o la lesione del passeggero, il vettore è tenuto a provvedere al pagamento anticipato per far fronte alle necessità economiche immediate, entro 15 giorni dall'identificazione dell'avente diritto al risarcimento. In caso di decesso, l'anticipo di pagamento sarà almeno pari a 16.000 DSP (importo approssimativo in Euro: 17.600 EUR).
In caso di ritardo dei passeggeri, il vettore è responsabile del danno, fatto salvo il caso in cui siano state adottate tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o sia stato impossibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo dei passeggeri è limitata a 4.694 DSP (importo approssimativo in Euro: 5.163 EUR).
In caso di ritardo dei bagagli, il vettore è responsabile del danno, fatto salvo il caso in cui siano state adottate tutte le misure ragionevoli per evitare il danno o sia stato impossibile adottare tali misure. La responsabilità per il ritardo del bagaglio è limitata a 1.131 DSP (importo approssimativo in Euro: 1.244 EUR).
Il vettore è responsabile della distruzione, perdita o deterioramento del bagaglio fino a un massimo di 1.131 DSP (importo approssimativo in Euro: 1.244 EUR). In caso di bagaglio consegnato, il vettore sarà ritenuto responsabile anche se il danno non è dovuto a omissione, fatto salvo il caso in cui il bagaglio sia difettoso. In caso di bagaglio non consegnato, il vettore è responsabile soltanto in caso di omissione.
Un passeggero può beneficiare di un limite di responsabilità superiore facendo una dichiarazione speciale al momento del check-in e dietro pagamento di una tassa supplementare.
In caso di deterioramento, ritardo, perdita o distruzione del bagaglio, il passeggero deve presentare immediatamente reclamo al vettore. In caso di deterioramento del bagaglio imbarcato, il passeggero deve presentare reclamo entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro ventuno giorni, in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.
Se il vettore di fatto che effettua il volo non corrisponde al vettore contrattuale, il passeggero ha il diritto di indirizzare o presentare reclamo a entrambi i vettori. Se il biglietto riporta la denominazione o il codice di un vettore, il vettore contrattuale sarà quello indicato sul biglietto.
Qualsiasi azione per il risarcimento danni davanti al tribunale deve essere intrapresa entro due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione o dal giorno previsto per l'arrivo a destinazione dell'aeromobile.
Le basi normative di cui sopra sono costituite dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, implementata nel Regolamento CE n. 2027/97 (nella versione del Regolamento CE n. 889/2002) e la legislazione nazionale degli stati membri.
Non è possibile utilizzare tale riepilogo o comunicazione come base per una richiesta di risarcimento danni, né come interpretazione delle disposizioni contenute nei suddetti Regolamenti o nella Convenzione di Montreal.