Diritti dei passeggeri e delle passeggere
Regolamento CE 261/04
Gentile cliente,
se il suo volo è stato cancellato o subisce un ritardo prolungato oppure le è stato negato l’imbarco su un volo per il quale dispone di una prenotazione valida, lei gode di una serie di diritti in base al Regolamento CE 261/2004. La linea aerea che opera il volo in questione è tenuta a garantirle tali diritti.
Rimborsi
Qualora abbia un biglietto da/per gli Stati Uniti, si applica anche il regolamento sui rimborsi del Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti.
Il Regolamento si applica:
- ai passeggeri e alle passeggere in partenza da un aeroporto dell’UE o da un aeroporto al di fuori dell’UE se trasportati da un vettore aereo dell’UE, a condizione che non abbiano ricevuto alcuna prestazione, compensazione pecuniaria o assistenza in tale paese terzo;
- solo se si è in possesso di una prenotazione confermata per il volo in questione;
- solo a condizione che i passeggeri e le passeggere si siano presentati al check-in nei tempi previsti (salvo in caso di cancellazione del volo) oppure, qualora non sia indicato alcun orario, almeno 45 minuti prima dell’orario della partenza;
- solo se si viaggia con un biglietto acquistato ad una tariffa accessibile al pubblico.
Ai sensi del Regolamento CE, si configura un ritardo quando un volo viene ritardato oltre l’orario della partenza previsto:
- di 4 ore per i voli superiori ai 3.500 km;
- di 3 ore per i voli compresi tra i 1.500 e i 3.500 km e anche per i voli intracomunitari superiori a 1.500 km;
- di 2 ore per i voli inferiori ai 1.500 km.
Se si prevede che il volo subirà un ritardo prolungato, i passeggeri e le passeggere hanno diritto a ricevere assistenza durante l’attesa.
L’assistenza prevede pasti e bevande in funzione del tempo di attesa, pernottamento in hotel, ove necessario, ivi compresi i costi di trasferimento e la possibilità di effettuare due brevi telefonate o inviare due brevi fax o e-mail. L’assistenza ai passeggeri e alle passeggere durante l’attesa potrebbe essere declinata qualora questa comportasse un ulteriore ritardo. Lei ha diritto a una compensazione se il suo volo arriva alla destinazione finale con più di 3 ore di ritardo, posto che tale ritardo non sia imputabile a circostanze straordinarie che non potevano essere evitate, pur essendo state adottate tutte le ragionevoli precauzioni. Tra tali circostanze figurano ad esempio condizioni meteorologiche avverse, instabilità politica, scioperi, rischi per la sicurezza o lacune impreviste nella sicurezza del volo.
Fatta salva la compensazione pecuniaria di cui sopra, in caso di ritardo superiore a 5 ore, lei ha diritto, entro sette giorni, al rimborso del biglietto per le parti del viaggio non percorse o, laddove lo scopo del volo sia venuto meno, anche per le parti del viaggio percorse e, se del caso, ad un volo di ritorno per il punto di partenza originario.
In caso di cancellazione del volo per cui è in possesso di una valida prenotazione, lei ha diritto all’assistenza e ad una compensazione pecuniaria, nonché a un rimborso (e, se del caso, ad un volo di ritorno per il punto di partenza originario) o ad un reindirizzamento verso la destinazione finale.
Allo stesso modo, non si ha diritto alla compensazione quando la cancellazione è stata resa nota al passeggero o alla passeggera:
- almeno 14 giorni prima dell’orario di partenza previsto;
- tra 7 e 14 giorni prima dell’orario di partenza previsto e il volo alternativo parte con un anticipo non superiore a 2 ore rispetto all’orario di partenza previsto in origine e raggiunge la destinazione finale entro le 4 ore successive all’orario di arrivo previsto;
- meno di 7 giorni prima dell’orario di partenza previsto e il volo alternativo parte con un anticipo non superiore a 1 ora rispetto all’orario di partenza previsto in origine e raggiunge la destinazione finale entro le 2 ore successive all’orario di arrivo previsto.
In caso di sistemazione in una classe inferiore a quella acquistata con il biglietto aereo, lei ha diritto a una compensazione pecuniaria nell’arco di 7 giorni. L’ammontare del pagamento dipende dal volo di linea e dalla tariffa corrisposta per ciascuna tratta, come illustrato di seguito:
- per distanze inferiori ai 1.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 30% della tariffa pagata per tratta;
- per distanze comprese tra i 1.500 e i 3.500 km e per voli intraeuropei superiori ai 1.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 50% della tariffa pagata per tratta;
- per distanze superiori ai 3.500 km, la compensazione pecuniaria ammonta al 75% della tariffa pagata per tratta.
Se lei ritiene di poter avanzare un giustificato reclamo nei confronti di Brussels Airlines in base alle sopraccitate condizioni, la invitiamo a rivolgersi al Servizio Clienti.
Un elenco delle autorità preposte a garantire i diritti legali dei passeggeri e delle passeggere è disponibile al seguente link: National Enforcement Bodies (NEB) (europa.eu)
Se viaggia per motivi personali, ha il diritto di contattare il «Servizio di mediazione per il consumatore», un servizio pubblico indipendente del Belgio che interviene in tutte le richieste di risoluzione extragiudiziale delle controversie, incluse quelle relative ai voli.
Può farlo per qualsiasi controversia relativa a:
- imbarco negato, ritardi prolungati o cancellazione di voli, o
- distruzione, danneggiamento, smarrimento o trasporto ritardato del bagaglio, o
- violazioni di obblighi relativi al trasporto di passeggeri e passeggere con mobilità ridotta,
sempre a condizione che
- abbia già esposto questi problemi a Brussels Airlines senza aver ricevuto risposta entro due mesi o
- vi sia insoddisfazione da parte sua per il modo in cui il problema è stato affrontato o non concorda con la gestione del reclamo da parte di Brussels Airlines, e
- la sua pretesa economica vada da un minimo di 10 € a un massimo di 5.000 €,
- la controversia non sia stata o sia già in attesa di giudizio, o che non sia stata risolta,
- si tratti di un viaggio privato.
https://www.consumerombudsman.be/en/complaint-form
Solo per i consumatori britannici e tedeschi:
Se il suo è un viaggio di natura privata, in caso di controversie relative al volo ha il diritto di rivolgersi allo «Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V.» (SÖP; https://soep-online.de), l’organo indipendente di conciliazione della Germania per il trasporto pubblico di passeggeri e passeggere a cui fanno capo tutti i vettori.
Può farlo per qualsiasi controversia relativa a:
- imbarco negato, ritardi prolungati o cancellazione di voli;
- distruzione, danneggiamento, smarrimento o trasporto ritardato del bagaglio;
- violazioni di obblighi relativi al trasporto di passeggeri e passeggere con disabilità o mobilità ridotta; o
- inadempimento nella stipulazione di contratti di trasporto;
a condizione che
- ci abbia già esposto questi problemi senza aver ricevuto risposta entro due mesi;
- vi sia insoddisfazione da parte sua per il modo in cui il problema è stato affrontato o non concorda con la gestione del reclamo da parte nostra; e
- la controversia non sia già in attesa di giudizio o non lo sia stata a un dato momento, o che non sia stata risolta.
È possibile contattare il SÖP tramite il relativo modulo online.
Voli in partenza dalla Spagna
L’organismo preposto all’osservanza del Regolamento (CE) 261/2004 e del Regolamento (CE) 1107/2006 del Parlamento e del Consiglio europei in Spagna è: Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) [Agenzia nazionale per la sicurezza aerea] Per i reclami ricadenti nell’ambito di applicazione della Legge 7/2017 del 2 novembre e dell’Ordinanza TMA/201/2022 del 14 marzo, laddove vi sia insoddisfazione da parte sua per la soluzione proposta da Brussels Airlines o non abbia ricevuto risposta entro un (1) mese dalla data di presentazione del reclamo, potrà rivolgersi all’agenzia nazionale per la sicurezza del volo (AESAwww.seguridadaerea.gob.es) per la risoluzione alternativa della controversia (alternative dispute resolution, ADR) ai sensi dei regolamenti comunitari applicabili in materia di tutela di passeggeri e passeggere del trasporto aereo (Reg. (CE) 261/2004 e Reg. (CE) 1107/2006). Tale procedura esclude espressamente i reclami relativi a bagagli e danni addizionali rispetto alla compensazione pecuniaria fissata nei succitati regolamenti o in altre clausole del contratto di trasporto. AESA non ammetterà reclami proposti più di un (1) anno dopo la presentazione del reclamo iniziale a Brussels Airlines. La decisione adottata da AESA nell’ADR è vincolante per Brussels Airlines. |
Risoluzione delle controversie online (ODR)
È possibile presentare un reclamo mediante il servizio di Risoluzione delle controversie online (Online Dispute Resolution, ODR) della Commissione europea. Per identificare l’organismo competente per ciascun paese comunitario, consulti il seguente sito Internet: https://transport.ec.europa.eu/ |